• According to the provisions of Article 10 in the Statute of FEDERTEC, the organs of the Federation are: the General Assembly, the Board of Directors, the President and Vice-Presidents, the Treasurer, the Board of Auditors or the Sole Auditor, the Arbitrators and the Managing Director.
  • Pursuant to Article 9 of the Statute, for a more effective protection of member companies’ interests and a better pursuit of statutory purposes, FEDERTEC is divided into Sector Associations that are expression of the represented product categories, technologies and competencies. Their task is to develop the spirit of solidarity of their member enterprises, by representing their will and needs in the association organs of the Federation.
  • At present, the Sector Associations of FEDERTEC are ASSIOT, representing Mechanical and Mechatronic Power Transmission, and ASSOFLUID, representing Fluid Power, which have been recently joined by FNDI, representing Industrial Distribution
  • The Sector Associations, which operate according to the Organisation Regulations deliberated by their General Assemblies, are governed by their respective association organs, defined as follows: General Assembly, Executive Committee, President, Vice Presidents, Secretary.
Board of Directors 2023-2026
maurizio-rizzolo

Mauro Rizzolo

President

Schaeffler Italia SRL

contasta

Carlo Contasta

Vice President

Fitcontasta SRL

domenico-di-monte

Domenico Di Monte

Vice President

Pneumax SPA

carmona

Alessandro Carmona

Vice President

Danfoss Power Solutions II Srl SPA

sergio-sartorisergio-sartori

Sergio Sartori

Vice President

Leonardo SPA

Fausto-Villa

Fausto Villa

Past President

Camozzi Group SPA

elisa-brescianini

Elisa Brescianini

President ASSIOT

Link International SRL

renzini

Roberto Renzini

President ASSOFLUID

Saip SRL

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Mariangela Tosoni

President FNDI

Tosoni Fluidodinamica SPA

sasdelli-80x80

Fabrizio Sasdelli

Member

Cima SpA

foto cattinifoto cattini

Lorenzo Cattini

Member

Cattini & Figlio SPA

fabio-gallo

Fabio Gallo

Member

Carraro SPA

mazzer

Mikaela Mazzer

Member

Smart Protections Aidro SRL

stucchistucchi

Luca Stucchi

Member

Stucchi SPA

Arbitrators
amadio-bolzani

Amadio Bolzani

enrico-de-vito

Enrico De Vito

Nicola-guarino

Nicola Guarino

margherita-giannini

Nicla Picchi

scanavini

Andrea Scanavini

vicenzi

Fernanda Vicenzi

damiano-zazzeron

Damiano Zazzeron

Sole Auditor

ferrara

Marco Ferrara

Director

ARTICOLO 20
Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari sulla base delle candidature presentate. Risulta eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato espressione dell’azienda con maggiore anzianità di iscrizione associativa continuativa e, nel caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Il Presidente dura in carica per quattro anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari ad almeno due mandati. Fermo quanto disposto dall’Articolo 11, il predetto vincolo temporale non sussiste nel caso in cui il Presidente abbia anticipatamente cessato il proprio mandato dopo averne ricoperto meno della metà.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino al completamento dell’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente e dei relativi Vice Presidenti. Il Presidente subentrante, e relativi Vice Presidenti, portano a termine il mandato in corso e, qualora abbiano ricoperto meno della metà del mandato, potranno essere rieletti. Nel caso di cui sopra, la restante composizione del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza rimangono invariati fino alla scadenza del mandato.

La carica di Presidente non è cumulabile con nessun altra carica della Federazione. Sono competenze distintive del Presidente:

  1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
  3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
  4. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
  5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo.

ARTICOLO 21
Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea contestualmente al Presidente, il quale, al momento della presentazione della propria candidatura, deve indicarne il numero, i nominativi e le deleghe che intende affidare a ciascuno di essi.

I Vice Presidenti durano in carica un quadriennio e, ai sensi dell’Articolo 20, decadono in caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina di loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

ARTICOLO 22
Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Generale che lo individua tra i suoi membri, rimane in carica due anni, è rinominabile e partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria della Federazione, presenta al Consiglio Generale una relazione sull’andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell’esercizio e predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo della Federazione.

ARTICOLO 16
Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

  1. il Presidente della Federazione;
  2. i Vice Presidenti (fino a cinque);
  3. l’ultimo Past President;
  4. i Presidenti delle Associazioni di Settore;
  5. i Rappresentanti espressi dalle Associazioni di Settore in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari in proporzione ai contributi versati alla Federazione secondo i criteri disposti per ogni biennio dalla Delibera Contributiva;
  6. i componenti liberamente eletti dall’Assemblea nello stesso numero dei membri di cui alle lettere a), b), c), d), e);
  7. il Tesoriere.

Il numero dei componenti del Consiglio Generale non può, in ogni caso, essere inferiorea 10 (dieci) e superiore a 40 (quaranta).

Nel caso in cui i Presidenti delle Associazioni di Settore (sub lett. d) vengano meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, la relativa Associazione di Settore provvede a comunicare il nominativo del nuovo Presidente. Tale designazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

I Rappresentati espressi dalle Associazioni di Settore (sub lett. e) durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli anni dispari. Nel caso in cui, durante il biennio di carica, un Rappresentante (sub lett. e) venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, la relativa Associazione di Settore provvede a comunicare il nominativo del nuovo Rappresentante, il quale rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso. Tale designazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

I componenti elettivi del Consiglio Generale (sub lett. f) sono eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea ordinaria di ogni biennio dispari sulla base delle candidature presentate. Risultano eletti alla carica, i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati espressione delle aziende con maggiore anzianità di iscrizione associativa continuativa e, nel caso di uguale anzianità di iscrizione, i maggiori di età. È ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso almeno un mandato. Qualora, durante il biennio di carica, un consigliere elettivo (sub lett. f) venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio Generale provvede a sostituirlo mediante cooptazione di un nuovo Consigliere che rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso. Tale cooptazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

In deroga a quanto disposto dal primo comma del presente articolo, nel caso in cui, nel corso del biennio di carica dei consiglieri sub lett. e) ed f), la Federazione incorpori nuove Associazioni di Settore, queste ultime, dalla data di incorporazione e sino alla successiva Assemblea Ordinaria degli anni dispari, hanno diritto ad essere rappresentate in seno al Consiglio Generale solo dal proprio Presidente.

Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano per età. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai Consiglieri per mezzo di raccomandata, fax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto sino a cinque giorni lavorativi.

L’avviso di convocazione di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’Ordine del Giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale anche in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico.

Le votazioni avvengono normalmente con voto palese. Tuttavia, nel caso in cui un componente ne faccia motivata richiesta, il Consiglio Generale può deliberare, a maggioranza dei voti presenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa, con voto consultivo, il Direttore , il quale provvede a redigerne il relativo verbale che dev’essere sottoscritto, oltre che dallo stesso Direttore, anche dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio Generale nomina un Consigliere che ne svolga provvisoriamente le relative funzioni di segreteria. I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Consiglio Generale non oltre la data di invio dell’avviso di convocazione della riunione successiva in occasione della quale gli stessi dovranno essere approvati.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono, altresì, invitati il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, i Probiviri ed i Segretari delle Associazioni di Settore i quali hanno diritto di esprimere il proprio parere consultivo. Sono ammessi altri inviti in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

ARTICOLO 18
Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

  1. il Presidente della Federazione;
  2. i Vice Presidenti (fino a cinque);
  3. l’ultimo Past President;
  4. i Presidenti delle Associazioni di Settore;
  5. i componenti liberamente nominati dal Consiglio Generale tra i suoi membri nello stesso numero dei Presidenti delle Associazioni di Settore;
  6. il Tesoriere.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce non meno di quattro volte all’anno.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano per età. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai Consiglieri per mezzo di raccomandata, fax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto sino a tre giorni lavorativi.

L’avviso di convocazione di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’Ordine del Giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi componenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico.
Le votazioni avvengono normalmente con voto palese. Tuttavia, su richiesta motivata di un componente, il Consiglio di Presidenza può deliberare, a maggioranza dei voti presenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, con parere consultivo, il Direttore, il quale provvede a redigerne il relativo verbale che dev’essere sottoscritto sia dal Presidente sia dal Direttore stesso. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Presidenza nomina un Consigliere con funzioni provvisorie di segreteria. I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Consiglio di Presidenza non oltre la data di invio dell’avviso di convocazione della riunione successiva in occasione della quale gli stessi dovranno essere approvati.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza sono ammessi altri inviti in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

ARTICOLO 24
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da sei membri, scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati ed anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, i quali vengono eletti dall’Assemblea in un anno dispari diverso da quello di elezione del Presidente. I Probiviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio Effettivo può esprimere sino ad un massimo di sei preferenze nell’ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, il Presidente, in vista dell’Assemblea chiamata all’elezione, invita i Soci Effettivi a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Presidente nonché con ogni altra carica interna alla Federazione o all’Associazione di Settore di appartenenza. La carica di Probiviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni di competenza.

Spetta ai Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nell’articolo successivo, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati ovvero tra questi ultimi e la Federazione che non si siano potute definire bonariamente.

All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre a 6 gennaio di ogni anno.

La Segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore di cui all’Articolo 26 o ad altra risorsa della struttura interna appositamente delegata.

ARTICOLO 23
Collegio dei Revisori o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero da un Revisore Unico, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono eletti dall’Assemblea in un anno dispari diverso da quello dell’elezione del Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato, salve eventuali diverse disposizioni di legge.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accertano il buon funzionamento amministrativo e contabile, riferendone all’Assemblea con la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ARTICOLO 26
Direttore

Il Direttore è nominato e revocato per giusta causa dal Consiglio di Presidenza. La carica di Direttore non è cumulabile con nessuna altra carica della Federazione.

Il Direttore agisce nell’interesse della Federazione in conformità a quanto statuito dagli organi associativi ed è responsabile del funzionamento della struttura interna nonché della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività della Federazione e ne sovrintende la gestione amministrativa.

Il Direttore può nominare uno o più Vice Direttori che lo coadiuvino nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi della Federazione e ne assume le funzioni di segreteria.

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