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TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO 

ARTICOLO 1
Costituzione – Sede – Durata 

A norma dell’Art. 14 del Codice Civile, è costituita un’Associazione, senza fini di lucro, in rappresentanza delle imprese dell’intera filiera dell’industria Italiana della Componentistica e delle Tecnologie Meccatroniche per la Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi Industriali, denominata FEDERTEC (di seguito anche “Federazione”). 

FEDERTEC è un ente privato a carattere nazionale, indipendente, apolitico, apartitico e dotato di personalità giuridica. 

La Federazione ha sede legale nella Città Metropolitana di Milano. L’eventuale trasferimento della sede dovrà essere deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste nel presente Statuto. 

Su delibera del Consiglio Direttivo, la Federazione può costituire, in Italia e all’Estero, uffici e sedi locali, stabilendone organizzazione e compiti. 

La Federazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, in qualunque momento, con delibera dell’Assemblea Straordinaria e con le maggioranze previste da questo Statuto. 

ARTICOLO 2
Scopi dell’Associazione 

La Federazione ha lo scopo di coordinare, tutelare e promuovere gli interessi tecnici ed economici delle imprese della filiera dell’industria Italiana della Componentistica e delle Tecnologie Meccatroniche per la Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e l’Automazione Intelligente dei Prodotti e dei Processi Industriali. 

In particolare, la Federazione si propone di: 

  1. sollecitare e consolidare tra i suoi aderenti l’intento di affrontare e risolvere i problemi comuni, nello spirito della più ampia collaborazione e solidarietà di categoria; 
  2. rappresentare e tutelare gli interessi sia del settore in generale sia delle singole imprese associate; 
  3. studiare e risolvere nell’interesse degli Associati problemi di carattere tecnico, economico e legislativo nonché di carattere fiscale e doganale; 
  4. rappresentare le imprese associate presso organismi nazionali, europei ed internazionali e mantenere rapporti con Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni nazionali ed internazionali nei quali la presenza o l’intervento della Federazione risulti opportuno per l’aggiornamento delle tecniche che interessano i settori della Federazione, instaurando, ove del caso, anche rapporti di carattere continuativo e divulgando, con mezzi adeguati, quanto sia utile portare a conoscenza degli Associati e del mondo economico anche mediante iniziative editoriali; 
  5. favorire la conoscenza e la maggior diffusione delle tecniche del settore e dei prodotti delle singole Associazioni di Settore, facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni sia in Italia che all’Estero, nonché promuovendo ed organizzando la partecipazione a fiere ed esposizioni, anche in forma istituzionale e collettiva; 
  6. favorire e sviluppare l’istruzione tecnica e professionale mediante la pubblicazione di manuali e dispense, l’organizzazione di corsi didattici e la promozione di ogni forma di collaborazione da parte degli Associati a favore di Istituti Universitari, Tecnici e Scuole professionali; 
  7. procedere alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistico – economici nonché di opere e pubblicazioni tecniche.
    La Federazione non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. 

La Federazione orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico di Confindustria cui si rimanda e che costituisce parte integrante del presente Statuto, alla cui osservanza sono tenuti anche gli Associati. 

TITOLO II – I SOCI 

ARTICOLO 3
Categorie di Associati della Federazione 

Con riferimento ai settori di rappresentanza della Federazione, sono ammessi a far parte della stessa le seguenti categorie di Associati: 

3.1 Soci Effettivi 

Sono Soci Effettivi le imprese che hanno nel territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino la propria sede legale, stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito e svolgono attività di progettazione e/o produzione e/o commercializzazione ovvero hanno competenze e/o know-how tecnologici nei settori rappresentati dalla Federazione. 

Tali imprese devono soddisfare i seguenti requisiti: 

  1. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento generale; 
  2. assicurare la puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale; 
  3. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti d’interesse con gli scopi perseguiti dalla Federazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico; 
  4. disporre di un’adeguata struttura organizzativa. 

I Soci Effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte da FEDERTEC ed hanno, altresì, il diritto di partecipare ed intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché siano in regola con gli obblighi statutari e regolamentari. 

I Soci Effettivi della Federazione sono organizzati in raggruppamenti di imprese, espressione dei comparti merceologici rappresentati dalla stessa (di seguito denominati «Associazioni di Settore» e meglio definiti nel successivo Articolo 9). 

3.2 Aggregati 

Sono Aggregati alla Federazione quei soggetti, anche non imprese, che non possiedono i requisiti di cui all’Articolo 3.1 necessari per essere inquadrati come Soci Effettivi ma presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Per gli Aggregati il contributo associativo è determinato annualmente nella Delibera contributiva di cui al successivo Articolo 6 in misura specifica, diversa rispetto a quanto previsto per i Soci Effettivi. 

Gli Aggregati hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto tecnico ed economico purché le stesse non si pongano in contrasto con gli interessi dei Soci Effettivi. 

Gli Aggregati partecipano ed intervengono in Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. 

La presenza degli Aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione. 

ARTICOLO 4
Rapporto Associativo 

La domanda di adesione a Socio Effettivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione e deve contenere l’indicazione della/e Associazione/i di Settore cui si intende aderire (cfr. Articolo 9), nonché il nominativo delle persone delegate a rappresentare l’impresa presso la Federazione. La presentazione della domanda di adesione comporta la preventiva accettazione delle norme e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento organizzativo dell’Associazione di Settore di appartenenza, dagli eventuali Regolamenti di attuazione emanati dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei poteri attribuitigli nonché dal Codice Etico. 

Sono requisiti essenziali per l’iscrizione alla Federazione: 

  1. che non si tratti di imprese che siano sottoposte a sentenze di fallimento o a procedimento di liquidazione; 
  2. l’iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente; 
  3. lo svolgimento regolare e continuativo della specifica attività prevista dall’ Articolo 1. 

Previa istruttoria da parte della Federazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal Codice Etico e delle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di Associati di cui al precedente Articolo 3 e previo parere consultivo dell’Associazione di Settore competente, l’adesione alla Federazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo. 

Le modalità di comunicazione, perfezionamento ed impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto. 

Il rapporto Associativo decorre dall’inizio del trimestre solare in cui la domanda viene accolta, ha durata minima di due anni e, salvo quanto previsto dall’Articolo 8 del presente Statuto, s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno. 

Il vincolo biennale di cui al precedente comma non opera nel caso in cui nella Delibera contributiva annuale di cui al successivo Articolo 6 venga stabilito un aumento del contributo ordinario annuale, calcolato al netto della variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), superiore del 20% (venti per cento) rispetto a quello dell’anno precedente. 

L’accoglimento della domanda di adesione determina l’obbligo al pagamento della quota fissa di iscrizione una tantum nonché del contributo associativo conteggiato pro-rata trimestrale con decorrenza dall’inizio del trimestre solare di accoglimento. 

Sulla domanda di adesione degli Aggregati, anch’essa compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione, delibera il Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 5
Obblighi dei Soci 

In capo a ciascun Associato sussiste l’obbligo di: 

  1. osservare le disposizioni di cui al presente Statuto, del Regolamento di attuazione dello stesso nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi; 
  2. rispettare gli obblighi contributivi sanciti dall’Articolo 6 secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla Delibera contributiva annuale; 
  3. partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea nonché alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte; 
  4. astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive delle Federazione ovvero con gli interessi generali e collettivi degli altri Associati; 
  5. trasmettere agli uffici della Federazione i dati statistici, di produzione e di vendita nonché le informazioni utili ad agevolare lo svolgimento delle funzioni ed il perseguimento degli scopi associativi; 
  6. comunicare alla Federazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, eventuali variazioni concernenti il proprio stato, quali, a mero titolo esemplificativo: variazioni della forma giuridica rivestita dall’impresa, della sua denominazione, della sede, delle persone delegate o dei requisiti in funzione dei quali è avvenuta l’iscrizione. 

Gli Associati che non adempiono agli obblighi predetti si rendono passibili di sanzioni, così come previsto dal successivo Articolo 7. 

ARTICOLO 6
Contributi Associativi 

Le entrate della Federazione sono costituite dai seguenti proventi determinati e da riscuotersi con le modalità e nella misura decise annualmente con Delibera contributiva del Consiglio Direttivo: 

  1. una quota fissa di iscrizione una tantum da versare alla presentazione della domanda di adesione alla Federazione; 
  2. un contributo ordinario annuo commisurato al fatturato dell’impresa, ovvero, nel caso di Associati che svolgano più attività, del ramo o dei rami di azienda destinati alle attività di cui al precedente Articolo 1 del presente Statuto; 
  3. un contributo forfettario sostitutivo di quello di cui al precedente punto b) eventualmente stabilito in relazione a casi particolari. 

Del pari, costituiscono entrate della Federazione: 

  1. eventuali contribuzioni straordinarie degli Associati deliberate dall’Assemblea della Federazione; 
  2. i contributi volontari erogati a favore della Federazione. 

Le modalità di definizione dei contributi ordinari annuali ovvero dell’eventuale contributo forfettario sono deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

Agli Associati che provvedano in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 7
Sanzioni 

Gli Associati che non adempiono agli obblighi sui medesimi incombenti in forza del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni: 

  1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta diretta all’interessato, in presenza di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale; 
  2. Sospensione del rapporto associativo deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di 12 (dodici) mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, in caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno; 
  3. Decadenza dei rappresentanti dei Soci Effettivi dagli organi associativi: la decadenza può essere deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per motivi di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per il mantenimento della carica stessa; 
  4. Espulsione: l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. L’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi – validati dal Consiglio Direttivo – di grave e comprovata impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

Le sanzioni sono rapportate alle gravità degli inadempimenti e sono ricorribili ai Probiviri, con effetto non sospensivo, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica con le modalità previste dall’Articolo 23. 

ARTICOLO 8
Decadenza – Recesso – Espulsione 

Gli Associati cessano di appartenere alla Federazione: 

  1. per decadenza, quando non esplichino più le attività per le quali sono stati ammessi alla Federazione ovvero venga a mancare uno dei requisiti richiesti dal presente Statuto; 
  2. per recesso da comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni rispetto alla scadenza dell’anno in corso e, dunque, non oltre il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui la comunicazione di recesso non intervenga nei termini predetti, gli Associati rimangono impegnati al versamento della quota annuale per l’anno successivo salvo che nella Delibera contributiva del Consiglio Direttivo di cui al precedente Articolo 6 venga stabilito un aumento del contributo ordinario annuale, calcolato al netto della variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), superiore del 20% (venti per cento) rispetto a quello dell’anno precedente; 
  3. per espulsione, quando si rendano gravemente inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero intervengano gravi motivi tali da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo. 

Sulla decadenza e sull’espulsione delibera il Consiglio Direttivo. 

L’impresa che, per qualsiasi causa o motivo, cessi di far parte della Federazione perdendo la qualità di Associato non ha alcun diritto sul fondo comune, così come previsto dall’Articolo 37 del Codice Civile. 

ARTICOLO 9
Associazioni di Settore 

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate ed un miglior perseguimento degli scopi statutari, la Federazione è articolata in raggruppamenti di imprese (c.d. Associazioni di Settore) che costituiscono espressione dei comparti merceologici, delle tecnologie e delle competenze rappresentate ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte rappresentandone la volontà e le esigenze negli organi associativi della Federazione. 

Le Associazioni di Settore operano sulla base dei Regolamenti organizzativi deliberati dalle rispettive Assemblee e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Federazione al quale dovranno essere sottoposte anche le eventuali modifiche. 

La composizione, l’articolazione e le modalità di funzionamento delle Associazioni di Settore sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti organizzativi. 

Le Associazioni di Settore sono tenute a consultarsi e a collaborare nell’esame, nello studio e nella trattazione di problemi di comune interesse, in opportuno collegamento, a loro volta, con la Federazione. 

Le Associazioni di Settore alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono indicate nell’apposito Registro. 

TITOLO III – GOVERNANCE

ARTICOLO 10
Organi associativi 

Sono organi della Federazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e i Vice Presidenti;
  4. il Tesoriere; 
  5. il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
  6. i Probiviri;
  7. il Direttore. 

ARTICOLO 11
Disposizioni Generali sulle cariche 

Ciascun Socio Effettivo deve designare, all’atto di adesione alla Federazione, uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con la Federazione e che siano eventualmente eleggibili in seno agli organi istituzionali della stessa e della/e Associazione/i di Settore cui l’impresa partecipa. 

Costituisce requisito generale per l’accesso alle cariche sociali la piena affidabilità sotto l’aspetto legale e morale, con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico. La perdita dei requisiti soggettivi per l’accesso alle cariche associative determina l’automatica decadenza dalle stesse. 

Le cariche sociali sono riservate ai delegati designati dalle imprese associate tra i legali rappresentanti delle medesime ovvero tra coloro che abbiano una responsabilità aziendale di grado rilevante o, comunque, muniti di procura speciale, ad eccezione di quelle di Probiviro e di Revisore che possono essere affidate anche a soggetti terzi, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge. 

Decade automaticamente dalla propria carica sociale e deve, pertanto, essere sostituita: (i) la persona che, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni per quattro volte consecutive, (ii) colui al quale l’impresa associata designante revochi i poteri di rappresentanza in precedenza conferiti, nonché (iii) il rappresentante delle imprese associate che cessino di appartenere alla Federazione. 

Parimenti, decade dalla carica sociale rivestita la persona che cessi di appartenere all’impresa associata che l’ha inizialmente designata salvo che quest’ultima approvi per iscritto il mantenimento della carica stessa e la nuova impresa per la quale la persona inizi a lavorare sia associata a FEDERTEC e dia la propria approvazione scritta al mantenimento della carica predetta. 

In ogni caso, il Collegio Speciale dei Probiviri può sempre deliberare la decadenza dalle cariche laddove sussistano motivi di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico. In situazioni di criticità, può comunque invitare gli interessati ad autosospendersi dalla carica. 

Nel caso in cui la decadenza sia stata disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri non è ammessa la rieleggibilità per almeno due mandati successivi. 

Tutte le cariche della Federazione e la partecipazione agli Organi istituzionali della Federazione sono gratuite, ad eccezione di quella di Revisore che può essere retribuita. 

ARTICOLO 12
Assemblea 

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti gli Associati ed è convocata a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli Associati, Soci Effettivi ed Aggregati, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi. 

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio Effettivo vengono calcolati in base al contributo effettivamente versato ed utilizzando, quale unità di riferimento, il contributo minimo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo nella Delibera contributiva. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun Socio Effettivo è determinato nella Delibera contributiva. 

Ogni Socio Effettivo avente diritto di voto in Assemblea può delegare per iscritto un altro Socio Effettivo che, oltre ai propri voti, esprimerà in Assemblea anche i voti spettanti al Socio delegante. Non sono comunque ammesse più di tre deleghe per ogni Socio Effettivo. 

All’ Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

  1. eleggere, ogni triennio, il Presidente ed i Vice Presidenti;
  2. eleggere, ogni triennio, in concomitanza con l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo; 
  3. eleggere, ogni triennio, in concomitanza con l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, i Probiviri e il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico; 
  4. determinare gli indirizzi di politica generale e le direttive di massima dell’attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa; 
  5. approvare il bilancio consuntivo; 
  6. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, ad eccezione di quelli di competenza dell’Assemblea Straordinaria. 

L’ Assemblea Straordinaria ha il potere di:

  1. modificare il presente Statuto; 
  2. deliberare su operazioni di incorporazione di eventuali terze Associazioni che non comportino una modifica del presente Statuto; 
  3. deliberare lo scioglimento di FEDERTEC e nominare uno o più liquidatori. 

Non possono, in ogni caso, essere deliberate a favore degli Associati distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili o disavanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

ARTICOLO 13
Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno (entro il 30 giugno) per gli adempimenti di cui all’Articolo 12. L’Assemblea Ordinaria può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da tanti Soci Effettivi che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei voti assembleari totali. 

La convocazione dell’Assemblea avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l’indicazione dell’Ordine del Giorno, oltre che della data, ora e luogo dell’adunanza. Nello stesso avviso deve essere, inoltre, prevista l’adunanza in seconda convocazione che può avvenire lo stesso giorno della prima ma a distanza di almeno un’ora dalla stessa. 

L’avviso di cui al precedente comma dev’essere inviato agli Associati mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso d’urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a cinque giorni lavorativi. 

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi. In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in presenza di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o dall’unico Vice Presidente presente. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, l’Assemblea nominerà il proprio Presidente. 

Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Direttore di cui all’Articolo 24 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Presidente nomina un Consigliere che ne svolga provvisoriamente le relative funzioni. 

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il voto segreto è obbligatorio esclusivamente per l’elezione delle cariche sociali; tuttavia, nel caso in cui un avente diritto al voto ne faccia motivata richiesta, l’Assemblea, a maggioranza semplice dei votanti, può deliberare che la votazione abbia luogo in forma segreta. 

Le delibere assembleari vengono assunte a maggioranza semplice dei votanti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

ARTICOLO 14
Assemblea Straordinaria 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di tanti Soci Effettivi che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali. 

La convocazione dell’Assemblea avviene a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente l’indicazione dell’Ordine del Giorno, oltre che della data, ora e luogo dell’adunanza. Nello stesso avviso deve, inoltre, essere prevista l’adunanza in seconda convocazione che può avvenire lo stesso giorno della prima ma a distanza di almeno un’ora dalla stessa. 

L’avviso di cui al precedente comma dev’essere inviato agli Associati mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso d’urgenza, il predetto termine può essere ridotto sino a cinque giorni lavorativi. 

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; tuttavia, nel caso in cui un avente diritto al voto ne faccia motivata richiesta, l’Assemblea può deliberare, con le maggioranze di seguito previste, che la votazione abbia luogo in forma segreta. L’Assemblea Straordinaria avente ad oggetto la modifica del presente Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei voti assembleari totali. 

Le delibere dell’Assemblea Straordinaria vengono assunte con il voto favorevole di tanti Soci Effettivi che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del totale dei voti spettanti ai Soci Effettivi intervenuti in Assemblea, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. 

Con riferimento all’Assemblea Straordinaria avente ad oggetto operazioni di incorporazione di eventuali terze Associazioni che non comportino una modifica del presente Statuto, la stessa è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi e, in seconda convocazione, di almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari totali. 

La delibera di cui al comma precedente è adottata con la maggioranza semplice dei voti spettanti ai Soci Effettivi intervenuti in Assemblea. 

Per quanto riguarda l’Assemblea Straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento della Federazione, la stessa è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti spettanti a tutti i Soci Effettivi e, in seconda convocazione, di almeno il 50% più 1 (cinquanta per cento più uno) dei voti assembleari totali. 

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti ai Soci Effettivi intervenuti in Assemblea. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce, altresì, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo se previsto dalla Legge. 

ARTICOLO 15
Delibere a mezzo referendum 

Nei casi di cui al precedente Articolo 12, comma 4, lettere d) ed f), le delibere dell’Assemblea ordinaria possono essere assunte anche per referendum. 

La comunicazione – raccomandata, fax o e-mail – con la quale viene indetto il referendum deve prevedere la possibilità per gli aventi diritto al voto di esprimere, non solo il proprio parere favorevole o contrario rispetto al quesito referendario, ma anche la propria opposizione a che la delibera venga assunta a mezzo referendum anziché in sede di Assemblea Ordinaria. Nel caso in cui ad opporsi al referendum sia un numero di Soci Effettivi rappresentante almeno il 10% (dieci per cento) dei voti assembleari totali, il referendum dovrà essere annullato e, dunque, convocata l’Assemblea Ordinaria. 

Per l’esercizio del diritto di voto dev’essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente. 

Per la validità delle delibere assunte mediante referendum si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’Articolo 13 per l’Assemblea ordinaria in seconda convocazione. 

ARTICOLO 16
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  1. il Presidente della Federazione;
  2. i Vice Presidenti (fino a quattro);
  3. l’ultimo Past President;
  4. i Presidenti delle Associazioni di Settore;
  5. i Rappresentanti espressi dalle Associazioni di Settore in occasione dell’Assemblea ordinaria in proporzione ai contributi attribuibili a ciascuna Associazione di Settore secondo i criteri disposti per ogni triennio dalla Delibera Contributiva;
  6. i componenti liberamente eletti dall’Assemblea pari al numero delle Associazioni di Settore più un ulteriore componente;
  7. il Tesoriere.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può, in ogni caso, essere inferiore a 10 (dieci) e superiore a 40 (quaranta).

Nel caso in cui i Presidenti delle Associazioni di Settore (sub lett. d) vengano meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, la relativa Associazione di Settore provvede a comunicare il nominativo del nuovo Presidente. Tale designazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

I Rappresentati espressi dalle Associazioni di Settore (sub lett. e) durano in carica tre anni. Nel caso in cui, durante la sua carica, un Rappresentante (sub lett. e) venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, la relativa Associazione di Settore provvede a comunicare il nominativo del nuovo Rappresentante, il quale rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in corso. Tale designazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo (sub lett. f) sono eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea ordinaria di ogni triennio sulla base delle candidature presentate. Risultano eletti alla carica, i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati espressione delle aziende con maggiore anzianità di iscrizione associativa continuativa e, nel caso di uguale anzianità di iscrizione, i maggiori di età.

È ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a tre mandati consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori elezioni sono ammesse solo dopo che sia trascorso almeno un mandato.

Qualora, durante il mandato di carica, un consigliere elettivo (sub lett. f) venga meno per dimissioni, revoca o altro impedimento non temporaneo, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo mediante cooptazione di un nuovo Consigliere che rimane in carica sino alla scadenza del mandato in corso. Tale cooptazione dev’essere ratificata in occasione della prima Assemblea successiva.

In deroga a quanto disposto dal primo comma del presente articolo, nel caso in cui, nel corso del mandato di carica dei consiglieri sub lett. e) ed f), la Federazione incorpori nuove Associazioni di Settore, queste ultime, dalla data di incorporazione e sino alla successiva Assemblea Ordinaria elettiva, hanno diritto ad essere rappresentate in seno al Consiglio Direttivo solo dal proprio Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi e comunque non meno di due volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano per età. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai Consiglieri per mezzo di raccomandata, fax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire e documentare l’avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto sino a cinque giorni lavorativi.

L’avviso di convocazione di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’Ordine del Giorno dettagliato degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo telematico.

Le votazioni avvengono normalmente con voto palese. Tuttavia, nel caso in cui un componente ne faccia motivata richiesta, il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza dei voti presenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, il Direttore , il quale provvede a redigerne il relativo verbale che dev’essere sottoscritto, oltre che dallo stesso Direttore, anche dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere che ne svolga provvisoriamente le relative funzioni di segreteria. I verbali di ciascuna riunione devono essere inviati ai membri del Consiglio Direttivo non oltre la data di invio dell’avviso di convocazione della riunione successiva in occasione della quale gli stessi dovranno essere approvati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono, altresì, invitati il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, i Probiviri ed i Segretari delle Associazioni di Settore i quali hanno diritto di esprimere il proprio parere consultivo. Sono ammessi altri inviti in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

ARTICOLO 17
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Sono competenze distintive del Consiglio Direttivo: 

  1. invitare, in vista delle Assemblee elettive, i Soci Effettivi a far pervenire per iscritto e in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione, le candidature alla carica di Presidente con le indicazioni dei Vice Presidenti designati e relative deleghe, nonché le candidature alla carica di Consigliere; 
  2. nominare il Tesoriere di cui al successivo Articolo 20;
    C. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento 
  3. dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale; 
  4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere tecnico-economico; 
  5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità degli Associati, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea; 
  6. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo ed approvare il bilancio preventivo; 
  7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea; 
  8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini della Federazione. Per l’attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti; 
  9. deliberare sulle domande di adesione alla Federazione;
  10. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente Statuto; 
  11. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto; 
  12. determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Associazioni di Settore e decidere la costituzione delle stesse, approvandone i Regolamenti organizzativi e relative modifiche; 
  13. deliberare le sanzioni di espulsione e di sospensione, nonché sulla decadenza degli associati;
  14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
  15. determinare la Delibera contributiva annua;
  16. stabilire l’azione a breve termine e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine della Federazione;
  17. dirigere l’attività della Federazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e controllarne i risultati;
  18. sovraintendere alla gestione del Fondo comune di cui al successivo Articolo 26;
  19. nominare e revocare il Direttore di cui all’Articolo 24.

ARTICOLO 18
Presidente 

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria di ogni triennio sulla base delle candidature presentate. Risulta eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato espressione dell’azienda con maggiore anzianità di iscrizione associativa continuativa e, nel caso di uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. 

Il Presidente dura in carica per tre anni consecutivi con possibilità di ulteriore rielezione per il triennio successivo. Dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari ad almeno due mandati, il Presidente può essere nuovamente rieletto. Fermo quanto disposto dall’Articolo 11, il predetto vincolo temporale non sussiste nel caso in cui il Presidente abbia anticipatamente cessato il proprio mandato dopo averne ricoperto meno della metà. 

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino al completamento dell’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente e dei relativi Vice Presidenti. Il Presidente subentrante, e relativi Vice Presidenti, portano a termine il mandato in corso e, qualora abbiano ricoperto meno della metà del mandato, potranno essere rieletti. Nel caso di cui sopra, la restante composizione del Consiglio Direttivo rimane invariati fino alla scadenza del mandato. 

La carica di Presidente non è cumulabile con nessun altra carica della Federazione. Sono competenze distintive del Presidente: 

  1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi; 
  3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia; 
  4. l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Direttivo, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva; 
  5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo. 

ARTICOLO 19
Vice Presidenti 

I Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea contestualmente al Presidente, il quale, al momento della presentazione della propria candidatura, deve indicarne il numero, i nominativi e le deleghe che intende affidare a ciascuno di essi. 

I Vice Presidenti durano in carica un triennio con possibilità di ulteriore rielezione per il triennio successivo. Dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari ad almeno due mandati, i Vice Presidenti possono essere nuovamente rieletti.

Ai sensi dell’Articolo 18, decadono in caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente. 

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la nomina di loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente. 

ARTICOLO 20
Tesoriere 

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo che lo individua tra i suoi membri, rimane in carica tre anni ed è rinominabile. 

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria e amministrativa della Federazione, presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull’andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell’esercizio e predispone la bozza di bilancio consuntivo e preventivo della Federazione. 

ARTICOLO 21
Collegio dei Revisori o Revisore Unico 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero da un Revisore Unico, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. 

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico sono eletti dall’Assemblea in concomitanza con l’elezione del Presidente. I Revisori dei Conti durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato, salve eventuali diverse disposizioni di legge. 

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne accertano il buon funzionamento amministrativo e contabile, riferendone all’Assemblea con la relazione annuale sul bilancio consuntivo. 

ARTICOLO 22
Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto da sei membri, scelti anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati ed anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, i quali vengono eletti dall’Assemblea contestualmente all’elezione del Presidente. I Probiviri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato. 

Ciascun Socio Effettivo può esprimere sino ad un massimo di sei preferenze nell’ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, il Presidente, in vista dell’Assemblea chiamata all’elezione, invita i Soci Effettivi a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. 

Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. 

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Presidente nonché con ogni altra carica interna alla Federazione o all’Associazione di Settore di appartenenza. La carica di Probiviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni di competenza. 

Spetta ai Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nell’articolo successivo, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati ovvero tra questi ultimi e la Federazione che non si siano potute definire bonariamente. 

All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna. 

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre a 6 gennaio di ogni anno. 

La Segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore di cui all’Articolo 24 o ad altra risorsa della struttura interna appositamente delegata. 

ARTICOLO 23
Regole funzionamento dei Probiviri 

In caso di controversia, il Collegio arbitrale viene attivato con ricorso da presentarsi alla Segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Per le sanzioni, il termine di impugnazione è ridotto a 10 giorni dalla loro comunicazione. 

Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi e delle richieste di intervento nonché del Probiviro di fiducia scelto tra gli eletti dall’Assemblea purché non facenti parte del Collegio speciale pro tempore. Il deposito del ricorso dev’essere accompagnato, pena l’irricevibilità dello stesso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e nell’importo previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto. Detto importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario, lo stesso verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio. 

Il ricorso è notificato dalla Segreteria dei Probiviri alla controparte, la quale, nei dieci giorni successivi, deve provvedere a nominare un Probiviro di fiducia tra i restanti Probiviri non facenti parte del Collegio speciale pro tempore. Il rifiuto o l’immotivato ritardo nel riscontro costituiscono grave inadempienza degli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. 

Il Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia è, pertanto, composto dai Probiviri di fiducia nominati dalle parti interessate e da un terzo Probiviro in funzione di Presidente. 

La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso con apertura della fase istruttoria. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli Articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dal Codice Etico. 

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio. 

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. 

Il lodo dev’essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito ed ha avviato l’esame della controversia. Detto termine può essere prorogato sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. 

Il lodo dev’essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il lodo e le altre pronunce della Federazione sono inappellabili. 

Nel contesto del Collegio speciale di cui al precedente Articolo 22, i Probiviri svolgono le seguenti funzioni: interpretare la normativa interna della Federazione; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione. 

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, entro venti giorni dalla loro comunicazione, con ricorso dinnanzi ai restanti Probiviri riuniti in Collegio di riesame. Il Collegio di riesame decide a maggioranza nei trenta giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Le sanzioni irrogate dal Collegio speciale devono essere impugnate entro dieci giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso al Collegio di riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio. 

ARTICOLO 24
Direttore 

Il Direttore è nominato e revocato per giusta causa dal Consiglio Direttivo. La carica di Direttore non è cumulabile con nessuna altra carica della Federazione. 

Il Direttore agisce nell’interesse della Federazione in conformità a quanto statuito dagli organi associativi ed è responsabile del funzionamento della struttura interna nonché della gestione del personale dipendente e, in accordo con il Consiglio Direttivo, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo. 

Dirige tutte le attività della Federazione e ne sovrintende la gestione amministrativa, insieme al Tesoriere. 

Il Direttore può nominare uno o più Vice Direttori che lo coadiuvino nell’esercizio delle sue funzioni. 

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni degli Organi della Federazione e ne assume le funzioni di segreteria. 

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

ARTICOLO 25
Personale 

Il personale della Federazione e delle Associazioni di Settore è inquadrato in un unico organico gestito centralmente dalla Federazione e dipende gerarchicamente dal Direttore. 

ARTICOLO 26
Fondo comune 

Il Fondo comune è costituito da:

  1. contributi e quote di ammissione;
  2. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve; C. gli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  3. le erogazioni o i lasciti a favore di FEDERTEC. 

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione. 

ARTICOLO 27
Bilancio preventivo e consuntivo 

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate. 

Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro la fine dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce. 

Il bilancio consuntivo viene, invece, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico. 

Il Consiglio Direttivo trasmette la bozza di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo. 

Durante i quindici giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Segreteria della Federazione affinché gli Associati possano prenderne visione. 

ARTICOLO 28
Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione e le disposizioni di legge vigenti in materia. 

TITOLO V – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE 

Per effetto della modifica del presente Statuto al fine di allineare la durata dei vari organi associativi, la scadenza del primo mandato del Consiglio Direttivo sarà di due anni, dunque fino all’anno 2023, anziché 2024 (con Presidente, Vice Presidenti e Past President confermati a quelli attualmente in carica alla data dell’adozione della modifica statutaria).

Per le stesse motivazioni i Probiviri e i Revisori dei Conti in carica alla data della modifica dello Statuto rimangono in carica fino al 2023.

Tali determinazioni avranno carattere temporaneo e dovranno essere oggetto di nuova delibera da parte degli Organi Associativi FEDERTEC competenti, secondo le norme previste dal presente Statuto.